Le MNE Guidelines on Responsible Business Conduct vengono aggiornate: temi urgenti e novità
di Claudia Cantisani, Assegnista di ricerca in Diritto penale
1. Introduzione
Lo scorso giugno l’ OECD Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC), organo sussidiario della OECD Investment Committee formato dai rappresentanti di governo di tutti i Paesi aderenti alla Declaration on International Investment, ha dato inizio ai lavori per un aggiornamento delle linee guida destinate alle imprese multinazionali – le OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct – intervenendo in modo “settoriale” sui temi più bisognosi di modifica, allo scopo di adeguare lo strumento in parola agli obiettivi internazionali di sostenibilità.
Ha così preso avvio un’opera di revisione delle linee-guida OECD dedicate allo sviluppo sostenibile delle attività nelle multinazionali: un corpo di raccomandazioni, cioè, dirette alla valorizzazione dell’impatto di pratiche sostenibili sul piano umano, sociale e ambientale.
Nate nel 1976, le Guidelines sono state sottoposte negli anni a periodici interventi di aggiornamento, l’ultimo dei quali risale al 2011. La loro implementazione è demandata ai National Contact Points for Responsible Business Conduct (NCPs), agenzie governative incaricate di promuovere le linee-guida e la correlata due diligence guidance, e di deliberare sui ricorsi extragiudiziali.
Al processo di aggiornamento delle linee guida hanno partecipato cinquantuno Paesi, tutti aderenti alla OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises (v. sopra), l’UE e stakeholders di diversa provenienza.
Tra i temi urgenti toccati da questo intervento di aggiornamento possono essere elencati: due diligence, disclosure d’informazioni, ambiente, uso delle nuove tecnologie, sistemi di prevenzione della corruzione con estensione della due diligence a tutte le possibili declinazioni del fenomeno corruttivo.
Di seguito qualche dettaglio di maggior interesse, con riferimento al tema della sostenibilità nell’ambito del quale l’aggiornamento è inserito.
2. La Responsible Business Conduct
Sul sito OECD, dove sono pubblicate le linee-guida, si afferma che il loro aggiornamento serve da ausilio agli obiettivi disposti nella Declaration on Promoting and Enabling Responsible Business Conduct in the Global Economy adottata nel meeting internazionale ministeriale sulla Responsible Business Conduct nel Febbraio 2023.
“Responsible Business Conduct” (RBC) è un’espressione introdotta dall’OECD in stretta cooperazione con organizzazioni commerciali, sindacali e non governative per qualificare il contributo positivo che le imprese possono dare al progresso economico, ambientale e sociale attraverso lo sviluppo sostenibile e la prevenzione, contro impatti avversi legati alle operazioni d’impresa e ai loro prodotti e servizi (“making a positive contribution to economic, environmental and social progress with a view to achieving sustainable development and avoiding and addressing adverse impacts related to an enterprise’s direct and indirect operations, products or services”).
Se basata su un’attenta valutazione dei rischi, la RBC permette alle imprese di orientarsi più efficacemente nelle relazioni con altri partners commerciali, nonché consolidare gli effetti positivi del proprio operato, non solo sul piano strettamente economico, bensì soprattutto su quello reputazionale.
3. Le General Policies delle Guidelines
I primi due capitoli delle linee-guida sono dedicati ai principi generali e alle general policies che ispirano la disciplina e per questo utili alla rappresentazione del quadro entro il quale è raccomandabile che le condotte d’impresa si sviluppino.
Anzitutto – si legge – le imprese dovrebbero attuare una due diligence basata su attente valutazioni di rischio e indirizzare le proprie attività in relazione all’impatto associato alle diverse operazioni commerciali, nonché ai diversi prodotti e servizi.
- Risk-based due diligence
Le Guidelines contengono alcuni punti essenziali sulla risk-based due diligence declinati così: a. anzitutto, si rappresenta che la Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct dell’OECD scandisce un quadro di due diligence in sei fasi che i governi si sono impegnati a sostenere e a monitorare attivamente: integrazione; identificazione e valutazione degli impatti negativi; cessazione, prevenzione o mitigazione; tracciamento; comunicazione; strategie di intervento proattivo o di cooperazione (1. “embed RBC”; 2. “identify & assess adverse impacts”; 3. “cease, prevent or mitigate”; 4. “track”; 5. “comunicate”; 6. “provide for or cooperate”); b. si sottolinea che la due diligence basata sul rischio relativa ai prodotti o ai servizi di un’impresa deve tenere conto delle circostanze note o ragionevolmente prevedibili relative all’uso del prodotto o del servizio in conformità alla sua destinazione; c. la due diligence dev’essere basata sul rischio, commisurata alla gravità e alla probabilità dell’impatto negativo, adeguata e proporzionata al suo contesto; laddove non sia possibile affrontare tutti i rischi identificati in una sola volta, l’impresa deve stabilire un ordine di priorità nell’azione da intraprendere in base alla gravità e alla probabilità che l’impatto negativo si verifichi; d. le imprese devono impegnarsi in consultazioni con individui o gruppi che possono essere danneggiati dalle loro attività; e. la responsabilità non dev’essere trasferita dall’impresa che cagiona un impatto negativo a quella con cui l’impresa ha un rapporto commerciale; f. si ritiene rilevante riconoscere i limiti pratici dell’influenza che le imprese hanno o possono essere in grado di esercitare, in relazione alle caratteristiche del prodotto e/o del servizio, del numero di fornitori e di altri rapporti commerciali, della struttura e della complessità della catena di fornitura, o della natura dei rapporti di business; g. in relazione all’engagement e al disengagement responsabile (in relazione, cioè, alle pratiche dialogiche tra investitori e imprese), il primo approccio sarà da considerarsi preferibile.
- Sui rapporti commerciali (business relationships)
Le General Policies in materia di rapporti commerciali prevedono, in breve, che l’ambito applicativo delle Guidelines in materia di due diligence sia esteso alle imprese delle catene di fornitura; che per business relationships debbano intendersi anche le relazioni commerciali al di là del primo livello contrattuale (“first tier”); che i consumatori individuali (persone fisiche) che non sono legati alle imprese, ad altre attività commerciali o di pubblica rilevanza non siano da considerarsi attori di una business relationship; e che nei rapporti con fornitori e altre imprese acquisisca particolare importanza supportare le piccole e medie imprese.
Tra le policies residuali vengono infine menzionati i seguenti temi: anzitutto si afferma che le imprese dovrebbero astenersi dal praticare – e piuttosto prendere misure per prevenire – condotte ritorsive contro soggetti che abbiano effettuato segnalazioni, in modo da garantirne la tutela e la sicurezza.
Le imprese dovrebbero assicurare inoltre trasparenza e integrità nelle attività di lobbying, in conformità a quanto previsto dall’OECD Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying e che tali attività siano conformi e coerenti rispetto agli obiettivi nelle materie coperte dalle linee-guida.
Ancora, si rileva l’importanza di pratiche di self-regulation e di iniziative plurilaterali (“multi-stakeholder initiatives”) sulla RBC, sottolineando che esse dovrebbero essere caratterizzate da trasparenza e credibilità, nonché essere in linea con gli standards internazionali. Si aggiunge, inoltre, che le imprese che operano “multilivello” rimangono individualmente responsabili per l’implementazione effettiva delle pratiche di due diligence.
4. Highlights e temi caldi
Come anticipato, e rinviando al testo per una più dettagliata analisi dei contenuti, i temi cruciali oggetto delle raccomandazioni riguardano la necessità di: a. adeguarsi a standards internazionali in tema di cambiamento climatico e biodiversità; b. adottare sistemi di risk-based due diligence su tutti i fronti operativi dell’impresa (sviluppo, profili finanziari, vendita, uso delle tecnologie e dei dati); c. attuare la due diligence rispetto ai rapporti commerciali e agli impatti connessi con l’uso dei prodotti e dei servizi; d. incrementare e migliorare la protezione di soggetti deboli, compresi gli autori di segnalazioni; e. divulgare le informazioni sulla RBC, adempiendo agli obblighi di disclosure; f. estendere le raccomandazioni sulla due diligence a tutte le forme di corruzione; g. assicurare attività di lobbying conformi con le Guidelines; h. rafforzare le procedure per assicurare la visibilità, l’effettività e la parità operativa dei National Contact Points for Responsible Business Conduct.
Oltre all’approccio risk-based, che rappresenta uno dei cardini per l’attuazione della RBC, sembra che siano almeno due gli altri grandi punti d’interesse: da un lato, ed in risposta ad un’esigenza di carattere analitico, si segnala la necessità di provvedere ad un periodico aggiornamento del contesto socio-economico e politico internazionale al fine di meglio comprendere il panorama in cui si cala il business d’impresa; dall’altro, sul piano più strettamente legale e operativo, si sottolinea che i governi nazionali dovrebbero predisporre misure, anche vincolanti, per la creazione di uno “spazio civico”, di un “policy environment” diretto alla massima valorizzazione della RBC, che non è più quindi una questione privata, ma diventa piuttosto oggetto di politiche pubbliche.
A questo proposito torna a rivelarsi importante il contributo dei National Contact Points (NCPs) (v. § 1) che, in aggiunta alle attività di promozione e tutela, possono fornire informazioni ed expertise in vista di futuri interventi legislativi sulla due diligence e assicurare un solido contributo per la formulazione di un piano di azione nazionale sulla RBC e sul tema Business & Human Rights (tra i più urgenti, peraltro, soprattutto con riferimento alle catene di fornitura transnazionali).
5. Per concludere
Alle considerazioni che precedono ne aggiungiamo un’altra, conclusiva, tutt’altro che secondaria: l’aggiornamento delle Guidelines si colloca in una fase temporale e politica, si direbbe, “cruciale” a livello europeo (e internazionale), in quanto prevalentemente orientata allo sviluppo di una disciplina vincolante sulla corporate due diligence (rilevante anche, in tema e tra le ultime notizie, la promozione dei Revised G/20 OECD Principles on Corporate Governance).
Sono noti infatti gli sforzi compiuti sul piano sovranazionale per la definitiva approvazione della proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (COM(2022) 71 final del 23.2.2022 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937), rispetto alla quale le nuove Guidelines possono concretamente fornire uno spunto, in particolare – come affermato recentemente dal Parlamento europeo (cfr. link) – con riferimento ai doveri in materia ambientale.
Considerati inoltre l’ambito di applicazione cross-border delle linee-guida, lungo tutti i punti della catena di fornitura e con riferimento ad una vasta categoria di imprese (comprese, cioè, quelle di piccole e medie dimensioni), e la loro efficacia vincolante a livello nazionale, è possibile ritenere che il loro impatto sia nel complesso positivo: in grado, cioè, di stimolare una politica di armonizzazione in materia di corporate governance e di favorire l’applicazione effettiva di strategie per la sostenibilità (per una sinossi dei più significativi effetti si rinvia al seguente link e al blog symposium ospitato da OECD-Watch per l’esame e la discussione dei recenti interventi sulle Guidelines).