Promuovere la due diligence aziendale obbligatoria: la Proposta di regolamento della Commissione e del Parlamento europeo sui beni e i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
di Luis Miguel Vioque Galiana, Dottorando di ricerca in Diritto Penale, Universidad de Castilla La Mancha, Spagna
Il 13 settembre 2022, il Parlamento europeo ha votato a favore della Proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010. Se la Proposta, adottata dalla Commissione nel novembre 2021, andrà in porto, le aziende interessate saranno obbligate a esercitare la dovuta diligenza nelle loro catene di approvvigionamento per verificare che non immettano sul mercato dell’UE prodotti provenienti da o prodotti su terreni oggetto di deforestazione o comunque caratterizzati da degrado forestale.
Questa Proposta fa parte di una strategia dell’Unione europea che mira a rendere obbligatoria la due diligence nel mercato comune, come strumento per controllare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente legati all’attività delle imprese. Uno dei primi esempi normativi è stato il Regolamento (UE) n. 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi di due diligence nella catena di approvvigionamento per quanto riguarda gli importatori nell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e dell’oro, originari da zone interessate da conflitti o ad alto rischio.
Nel febbraio 2022, proseguendo in questa strategia e facendo eco alle preoccupazioni espresse nel settembre 2020 dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una Proposta di direttiva sulla sustainaibility due diligence, con l’obiettivo di rendere obbligatoria appunto l’attività di due diligence tanto per le imprese con sede principale nell’UE quanto per quelle straniere che operano all’interno dell’UE e che superano una certa soglia di dipendenti e fatturato.
Per quanto riguarda la Proposta di regolamento sui beni e i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, tra le novità introdotte dalla Commissione e dal Parlamento europeo si possono evidenziare le seguenti:
1) Ambito di applicazione
A differenza del Regolamento (UE) n. 995/2010, che si rivolgeva per la prima volta agli operatori che commercializzavano legname e prodotti da esso derivati sul mercato comune, la Proposta di regolamento della Commissione estende il campo di applicazione (art. 1) rivolgendosi anche agli operatori che commerciano in bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legname, considerati “materie prime interessate”, e i loro derivati (individuati in dettaglio nell’Allegato I alla Proposta). Inoltre, gli emendamenti apportati dal Parlamento Europeo aggiungono a questi prodotti ovini, caprini, suini, pollame, derivati dell’olio di palma, mais, gomma, carbone di legna e carta stampata.
Il Parlamento europeo, poi, ha stabilito obblighi per gli istituti finanziari in suddetta materia, a differenza di quanto inizialmente previsto nella Proposta della Commissione (art. 1 – paragrafo 1.a).
2) Obblighi di due diligence
Gli obblighi di due diligence già imposti dal Regolamento n. 995/2010 (artt. 4 e 6) risultano particolarmente rafforzati nella Proposta della Commissione. Per quanto riguarda quelli sulla tracciabilità, ad esempio, laddove il Regolamento si limitava a richiedere informazioni sul Paese e sulla regione in cui il legname era stato raccolto (art. 6.1.a), la Proposta della Commissione richiede un grado più specifico di informazioni, relativo alle coordinate geografiche o alla geolocalizzazione mediante latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti di terreno su cui sono state prodotte le materie prime o i prodotti derivati.
Pertanto, gli operatori che desiderano collocare le “materie prime interessate” e i loro derivati sul mercato dell’UE devono presentare all’autorità competente una dichiarazione che confermi che è stata effettuata un’attività di due diligence da cui si evince che non sussistono rischi o che questi siano trascurabili e che le materie prime o i prodotti immessi sul mercato europeo o esportati verso altri mercati siano conformi alle prescrizioni del regolamento (art. 4). Questa dichiarazione deve contenere le informazioni obbligatorie elencate all’Allegato II, mediante le quali – come accennato – si possa identificare il Paese di produzione, le coordinate geolocalizzate di tutti gli appezzamenti di terreno, ecc.
Tra gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, particolare importanza riveste l’obbligo di certificazione e trasferibilità elettronica immediata della dichiarazione di due diligence, che dovrebbe descrivere in dettaglio le misure adottate per verificarne la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti da queste derivati, oltre a motivare l’assenza del rischio o i caratteri che lo rendono trascurabile.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio, la Proposta (art. 10) prende in considerazione il Paese di origine della materia prima o del suo derivato per determinare il rischio. A tal fine (art. 27), viene istituito un sistema di benchmarking dei Paesi e di cooperazione con i Paesi terzi, che consentirà alla Commissione – in caso di entrata in vigore del Regolamento – di classificare le aree geografiche come a basso, medio o alto rischio.
3) Controlli
L’obbligo di effettuare controlli per garantire la conformità da parte di operatori e commercianti è delegato alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE (art. 14). Nell’effettuare questi controlli, le autorità competenti devono tenere conto sia del rischio assegnato per Paese (art. 27) sia delle dichiarazioni di due diligence presentate dalle imprese.
Circa i controlli che le autorità competenti dovranno effettuare, la Proposta di regolamento (artt. 15 e 24) votata dal Parlamento elenca in dettaglio un insieme di misure da adottare, finalizzate a esaminare come abbia operato in concreto il sistema di due diligence, sulla documentazione prodotta, dell’esame in loco delle materie prime o dei prodotti derivati, utilizzando qualsiasi mezzo tecnico per dimostrare che i prodotti non sono stati ricavati da deforestazione.
4) Sanzioni
Sebbene la responsabilità di monitorare la conformità delle imprese a quanto previsto dalla Proposta sia delegata agli Stati membri, il Parlamento europeo ha introdotto alcuni emendamenti (considerando 40) finalizzati a effettuare un’analisi delle sanzioni applicate dagli Stati membri e a promuovere un rapporto di collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione al fine di ottenere un’attuazione armonizzata del regolamento.
Il Parlamento europeo introduce anche disposizioni correttive in caso di inadempienza (considerando 52): ad esempio, gli operatori che non rispettano gli obblighi di dovuta diligenza sono resi responsabili e, pertanto, obbligati a risarcire i danni che sarebbero stati evitati esercitando la dovuta diligenza.
La posizione del Parlamento europeo sulla Proposta di regolamento, dunque, si muove nella direzione di concepire un obbligo di due diligence ambientale e dei diritti umani per le aziende che operano nell’UE. Per quanto riguarda gli obblighi delle aziende in relazione alla produzione e alla commercializzazione di beni e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, si apre ora la fase di negoziazione con gli Stati membri dell’UE per l’adozione del testo legislativo finale.
Clicca qui per consultare la Proposta di regolamento sui beni e prodotti associati alla deforestazione e dal degrado forestale con le modifiche apportate dal Parlamento europeo.